A chi è rivolto
A chi intende disporre, in vita, circa la propria volontà di essere cremato e ai parenti del defunto che intendono dare esecuzione alla volontà del de cuius o manifestare la propria volontà di procedere alla cremazione dello stesso.
Descrizione
Intervenuto l'evento morte, l'Ufficiale dello Stato Civile può autorizzare il seppellimento o la cremazione del defunto.
Come meglio precisato nella specifica sezione dedicata alla dichiarazione di morte, l'Ufficiale dello Stato Civile potrà autorizzare il seppellimento:
- decorse 24 ore dall'evento morte, salvo casi speciali espressamente previsti da leggi speciali;
- a seguito di rilascio di certificato necroscopico attestante l'effettività della morte, che il medico necroscopo potrà sottoscrivere tra le 15 e le 30 ore successive all'evento morte.
Nel caso invece di richiesta di cremazione, alla documentazione suindicata dovrà aggiungere quella ulteriormente prevista dall'art. 79, commi 4 e 5, D.P.R. n. 285/1990, ovvero:
- certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- in caso di morte improvvisa o sospetta, la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
Alla documentazione appena indicata, dovrà aggiungersi quella specificatamente richiesta dalla Regolamentazione Regionale territorialmente applicabile, attesa la competenza legislativa concorrente attribuita alle Regioni in sede di riforma dell'art. 117 Cost..
Nello specifico, l’art. 10, comma 2, del Regolamento Regionale n. 8/2015, in tema di adempimenti propedeutici alla procedura di cremazione, prescrive quanto segue:
«Il medico necroscopo compila, sulla base delle indicazioni riportate nella scheda di morte ISTAT o nel registro delle cause di morte, di cui all’art. 1 del D.P.R. 285/1990, la certificazione di cui all’art. 37 comma, 1 lett. a.3) attestante l’esclusione del sospetto che la morte sia dovuta a reato e preleva dal cadavere campioni di formazioni pilifere. Detti campioni, prelevati per “strappamento” con idoneo mezzo (pinza anatomica o garza), sono riposti in busta di carta, su cui sono riportate le generalità del cadavere e del medico necroscopo, data e luogo del decesso, data e luogo di prelievo e conservati in sicurezza, in armadio o locale ben aerato, per un periodo non inferiore a dieci anni, per eventuali indagini disposte dall’autorità giudiziaria. Le procedure relative ai prelievi non si effettuano su cadaveri in fase putrefattiva o rivenienti da esumazione o estumulazione ordinarie. Nella predetta certificazione è chiaramente indicato che il cadavere non è portatore di pace‐maker. Nel caso in cui il cadavere sia portatore di pace‐maker questo deve essere rimosso a titolo oneroso per i richiedenti la cremazione. La rimozione del pace‐maker è attestata da idonea certificazione.»
Pertanto, in caso di richiesta di cremazione di cadavere, nel certificato necroscopico redatto dal medico necroscopo dovrà indicarsi anche:
- che è stato effettuato il prelievo di sostanze pilifere (ad eccezione dei casi di cadaveri in condizioni di putrefazione o rivenienti da estumulazioni o esumazioni ordinarie);
- che il cadavere non era portatore di pace-maker (o che il dispositivo è stato rimosso).
Se la richiesta di cadavere riguardo un defunto con cittadinanza straniero, dovrà essere prodotto anche un nullaosta dell'Autorità Consolare del Paese di origine del de cuius, in cui si attesti che il cadavere può essere cremato anche secondo la normativa dello Stato di appartenenza dello stesso.
Ciò premesso in tema di documentazione da esibire, occorre precisare che la normativa nazionale (D.P.R. n. 285/1990 e Legge n. 130/2001) e le regolamentazioni regionali (Legge Regione Puglia n. 34/2008 e Regolamento Regione Puglia n. 8/2015) sono volte a garantire un duplice principio:
- principio civilistico di libertà delle forme negoziali per la manifestazione della volontà di essere cremati;
- principio della salvaguardia della volontà unica e irripetibile del defunto.
Da tale ultimo principio consegue che i parenti del defunto non possono derogare alla volontà da questi espressa in vita, anche verbalmente, manifestando una propria volontà di senso contrario.
L'autorizzazione alla cremazione è infatti concessa nel rispetto della volontà del defunto, nei modi qui indicati:
- disposizione testamentaria del de cuius, che può essere superata unicamente da uno scritto in senso contrario, avente data certa successiva, riferibile al deceduto;
- iscrizione certificata in associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei propri associati;
- iscrizione di propria volontà nel registro comunale delle volontà di essere cremati.
In mancanza di volontà espressa in vita dal defunto per iscritto, la normativa concede al coniuge e, a cascata, ai parenti più prossimi, un duplice ordine di soluzioni:
- ai sensi dell’art. 79, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 285/1990 e della Legge n. 130/2001, il coniuge o i parenti più prossimi, a cascata, potrebbero dichiarare all’Ufficiale dello Stato Civile la volontà che il defunto aveva espresso verbalmente in vita con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/2000;
- qualora invece il defunto non abbia mai espresso in vita, neanche verbalmente, la propria volontà di essere cremato, ai sensi dell’art. 79, comma 1, D.P.R. n. 285/1990, il coniuge o i parenti più prossimi, a cascata, potrebbero esprimere la propria volontà di procedere alla cremazione mediante sottoscrizione di dichiarazione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati..
La differenza tra le due ipotesi è rilevante in quanto, nella prima ipotesi, i parenti esprimono una volontà del defunto. Tale volontà, una volta accertata, non potrebbe essere derogare da una differente volontà propria dei parenti.
Nella seconda ipotesi, invece, solo ed esclusivamente in mancanza di manifestazione di volontà, espressa anche verbalmente in vita, del defunto, i parenti potranno rendere la propria manifestazione di volontà a procedere alla cremazione dello stesso.
In entrambi i casi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. B), della Legge n. 130/2001, potranno rendere la dichiarazione in oggetto soltanto i parenti legittimati nel rispetto del principio di sussidiarietà e, dunque, con preferenza per i parenti di grado più prossimo.
In caso di concorrenza di più parenti di pari grado, ai sensi del medesimo art. 3 Legge n. 130/2001, la manifestazione di volontà di cui in oggetto dovrà pervenire dalla maggioranza assoluta degli stessi.
La competenza al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione è rimessa all'Ufficiale dello Stato civile del comune di decesso (art. 3, comma 1, lett. A, della Legge n. 130/2001).
CREMAZIONE DI RESTI MORTALI
L’art. 3, comma 1, lett. B) del D.P.R. n. 254/2003 definisce quali “resti mortali” gli «esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni».
Pertanto, prima del decorso di dieci anni dalla data di inumazione o di venti anni dalla data di tumulazione, il defunto è ancora da considerarsi quale cadavere e non “resti mortali”.
La differenza non è di scarso rilievo, poiché, in caso di richiesta di cremazione di defunto estumulato o inumato prima del decorso dei termini ordinari suindicati, dovrà applicarsi la normativa generale prevista per le cremazioni dei cosiddetti cadaveri di giornata, con particolare riguardo alla seguente documentazione da produrre a sostegno della domanda, anche in tema di certificato necroscopico attestante l'assenza (o la rimozione) di pace-maker e l'intervenuto prelievo di formazioni pilifere (art. 10, comma 2, Regolamento Regione Puglia n. 8/2015).
Il comma 6 del medesimo art. 3 del D.P.R. n. 254/2003, riferisce infatti che «6. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni».
Pertanto, la procedura sul prelievo di sostanze pilifere, ai sensi del medesimo comma 2, non sarà invece effettuata sui cadaveri rinvenienti da esumazioni o estumulazioni ordinarie (decorsi 10 anni dall'inumazione o 20 dalla tumulazione) o già in fase putrefattiva al momento della domanda.
Sarà dunque possibile non eseguire il prelievo di sostanze pilifere (pur essendo obbligatorio produrre il certificato necroscopico ex art. 10, comma 2) in caso di richiesta di cremazione di cadaveri rinvenienti da operazioni cimiteriali straordinarie, qualora sia già decorso il termine minimo di conservazione di dieci anni (la cui ratio consiste nel garantire eventuali indagini disposte dall’autorità giudiziaria) o se il cadavere risulti già in fase putrefattiva al momento della domanda.
Anche in tema di cremazione di resti mortali valgono le medesime considerazioni già spiegate in merito alle forme mediante le quali manifestare la volontà del defunto (o dei suoi eredi).
Per quanto concerne, invece, la competenza territoriale, la stessa è rimessa all’Ufficiale dello Stato Civile del luogo di sepoltura, in virtù dell’art. 3, comma 5, D.P.R. n. 254/2003 e della Circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993, che già aveva chiarito che «nel caso di cremazione di salma per la quale si era provveduto in precedenza ad inumazione o tumulazione, al rilascio dell'autorizzazione è competente il sindaco del Comune ove è sepolta la salma».
Come fare
La competenza per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione di cadaveri è dell'ufficiale di stato civile del luogo di decesso del defunto, mentre invece, nel caso di richiesta riguardante i resti mortali rinvenuti in seguito a operazioni di estumulazione o esumazione ordinarie, sarà competente l'ufficiale dello stato civile del Comune di sepoltura, ove sono effettuate le relative operazioni cimiteriali.
Gli aventi causa del de cuius dovranno, alternativamente:
- manifestare la volontà espressa in vita, anche verbalmente, dal defunto, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, oppure produrre le eventuali dichiarazioni testamentarie o scritture private dello stesso;
- soltanto in caso di mancata volontà espressa dal defunto, anche verbale, manifestare la volontà propria di procedere alla cremazione mediante processo verbale da rendere innanzi all'Ufficiale di Stato Civile, in bollo).
In entrambi i casi, i parenti legittimati dovranno seguire il principio di sussidiarietà, per cui si partirà dal parente più prossimo, che esclude gli altri.
In caso di concorrenza di più parenti di pari grado, sarà necessaria la dichiarazione in senso favorevole della maggioranza dei parenti di pari grado (ad esempio, 3 fratelli su 5).
In caso di espressione di volontà del defunto, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà potrà anche essere comunicata a mezzo PEC unitamente a documento di identità del sottoscrivente, agli indirizzi indicati nell'apposita sezione.
In caso di manifestazione di volontà propria dei parenti, il processo verbale dovrà essere reso in presenza dei dichiaranti che dovranno quindi presenziare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile competente, oppure mediante inoltro di copia conforme di dichiarazione con sottoscrizione autenticata da notaio.
Cosa serve
La documentazione da allegare alla richiesta di cremazione è quella che sarà qui di seguito esaminata, fermo restando che, come analizzato nell'apposita sezione, per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (certificato necroscopico e nullaosta autorità giudiziaria).
- Manifestazione di volontà del defunto resa in forma scritta, se presente.
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale i parenti più prossimi dichiarazione la volontà espressa verbalmente in vita dal defunto, in caso di mancata disposizione scritta dello stesso.
- Processo verbale da rendere innanzi all'Ufficiale di stato civile competente o dichiarazione con sottoscrizione autenticata da notaio in caso di volontà propria dei parenti, qualora il defunto non abbia mai espresso in vita, neanche verbalmente, la propria volontà.
- Certificato necroscopico dal quale risulti escluso il sospetto di morte da reato e attestante l'assenza o la rimozione di pace-maker e l'avvenuto prelievo di campioni di sostanze pilifere (prelievo non necessario per il caso di cremazione di resti mortali o di cadaveri già in fase putrefattiva).
- Nullaosta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato, in caso di morte avvenuta improvvisamente o in modalità sospette.
- Nullaosta dell'Autorità Consolare straniera, in caso di defunto straniero.
Cosa si ottiene
Il rilascio di autorizzazione alla cremazione del cadavere o dei resti mortali, con conseguente autorizzazione al trasporto.
Tempi e scadenze
Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
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